Registro Imprese
Il Registro Imprese, istituito dalla legge di riordino delle Camere di Commercio (art. 8 della Legge n. 580/1993 e D.P.R. n. 581/1995) in applicazione dell'art. 2188 del Codice Civile, divenuto operativo a tutti gli effetti dal 19 febbraio 1996, ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio ed è diretto, sotto la sorveglianza di un Giudice Delegato nominato dal Presidente del Tribunale capoluogo di provincia, da un Conservatore nominato dalla giunta camerale nella persona del Segretario Generale o di un dirigente della Camera di Commercio.
L'Ufficio "provvede alla tenuta" del Registro Imprese e deve agire in conformità alle disposizioni degli artt. 2188 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 8 della L. n. 580/1993, alle disposizioni di attuazione del citato art. 8 che hanno trovato disciplina nel D.P.R. n. 581/1995 e nelle successive sue modificazioni (D.P.R. n. 588/1999 e L. n. 340/2000).
Il Registro Imprese costituisce un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale e risponde all'obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze di completezza e organicità della pubblicità, di immediatezza della disponibilità dell'informazione, di praticità e celerità per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.
Il Registro Imprese è articolato in sezioni ed è completato dal Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA).
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nella sezione ordinaria si iscrivono le società commerciali e gli imprenditori commerciali “non piccoli”;
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nella sezione speciale si iscrivono gli imprenditori commerciali “piccoli”, gli imprenditori agricoli e le società semplici e sono annotati gli imprenditori artigiani;
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nel REA sono iscritte tutte le notizie, relative a soggetti iscritti in una o più sezioni del registro la cui iscrizione nel Registro Imprese non è prevista ma che comunque appaiono dotate di interesse amministrativo o statistico; nel REA sono iscritti anche i soggetti collettivi (associazioni, fondazioni, ecc.), che, senza assumere qualifica imprenditoriale, esercitano un'attività economica di carattere sussidiario o accessorio rispetto ai loro scopi istituzionali.